Il suddetto D.L. è stato convertito, con significative modifiche, nella Legge 08/04/2016 n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14/04/2016, il cui art. 16 prevede la possibilità di applicare la suddetta tassazione in misura fissa sia a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa a condizione che dichiarino che intendono trasferire il bene nel biennio successivo, sia a coloro che non svolgono attività d’impresa, i quali vedono così scendere l’imposta di registro dal 2% del valore del cespite, a cui dovevano aggiungersi per l’imposta ipotecaria e quella catastale ulteriori € 100,00 ciascuna, ad € 600,00 complessivi. Ovviamente per poter usufruire dell’agevolazione in questione l’acquirente deve possedere i requisiti prima casa e non deve trattarsi di “prima casa non di lusso”.
Le vendite giudiziarie segnano così un punto a loro favore rispetto a quelle ordinarie.